lunedì 21 dicembre 2009

Difesa Servizi S.p.A. il primo passo per lo smembramento dello stato.

Dopo l’acqua il governo ha privatizzato anche i nostri militari.
Lo si legge da agenzie di stampa come ASCA e dal sito del senato: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=16&id=316937&idoggetto=427055
A breve infatti grazie ad una legge finanziaria blindata dal ricorso alla fiducia e passata nel silenzio stampa assoluto nel volgere di poche settimane le forze armate italiane non saranno più gestite dallo Stato ma diventeranno una società per azioni.
Questo infatti è uno dei cavilli nascosti, non si può dire altro, nell’attuale legge Finanziaria che, è prossima ad essere licenziata dal Parlamento.
Il governo ovviamente non vuole se ne parli, anche perché, l'unica giustificazione sarebbe che così verranno abbassate le spese militari con conseguente risparmio per le casse dello Stato, sottovalutando il fatto che così facendo chiunque potrebbe utilizzare l’esercito a proprio piacimento, anche perché a gestire questa nuova società sarà un consiglio d’amministrazione e un gruppo di dirigenti scelti soltanto dal ministro in carica, senza controllo del Parlamento.

Si chiama 'Difesa Servizi spa' la societa' che viene costituita per l'attivita' negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione della Difesa.
La societa', con sede a Roma, ha un capitale sociale di alcuni milioni di euro e successivi aumenti sono determinati con decreto del ministro della Difesa che esercita i diritti dell'azionista.
La societa' svolge per le forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, le funzioni di centrale di committenza.
Nei buoni propositi che precedono sempre operazioni di questo tipo tutte le azioni saranno in mano al ministero, con il relativo CdA che avrà anche l’ultima parola sulla nomina dei dirigenti come già anticipato. A disposizione di questa società un portafoglio molto ricco che ogni anno avrà una autonomia di spesa tra i tre ed i cinque miliardi di euro senza dover minimamente rendere conto al Parlamento.
Una cosa è oscura perché a capo di questa spa dovrebbe esserci il ministro della Difesa e non il presidente della Repubblica che, da costituzione, è il capo delle forze armate?
Ancora questo è il primo passo poi si potranno applicare le stesse regole alla Sanità e questa sarà non saranno più amministrazione pubblica, ma società d’affari, privata che deve rendere conto di un bilancio di fronte alla legge, come qualsiasi società d'affaeri e poi si passerà all'Istruzione....
Sic.
Il testo dell'articolo di legge incriminato.
«Art. 2-bis.
(Disposizioni per la valorizzazione ambientale degli immobili militari e costituzione della società Difesa Servizi S.p.a.)
1. Il Ministero della difesa, nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonché per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, può affidare in concessione o in locazione o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, fatti salvi i diritti dei terzi, con la finalità di installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, nel quadro degli obiettivi comunitari in materia di energia e ambiente.
2. Non possono essere utilizzati, ai fini del comma 1, i beni immobili di cui all'articolo 27, comma 13-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
3. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la regione interessata, osservando i principi e le modalità previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche con particolare riferimento all'articolo 17, può stipulare accordi con imprese a partecipazione pubblica o private. All'accordo deve essere allegato un progetto preliminare e uno studio di impatto ambientale attestante la conformità del progetto medesimo alla vigente normativa in materia di ambiente.
4. Il proponente, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare al Ministero della difesa e al Ministero dello sviluppo economico, presenta al Ministero dell'ambiente, ovvero alla regione territorialmente competente, istanza per la valutazione di impatto ambientale, ovvero per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, se previste dalla normativa vigente.
5. Il Ministero della difesa, quale amministrazione procedente, convoca la conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni, la quale svolge i suoi lavori secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, ivi incluse le disposizioni concernenti il raccordo con le procedure di VIA. Restano ferme, qualora previste dalla normativa vigente, le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi. Il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove previsto, è reso in base alla normativa vigente.
6. La determinazione finale della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.
7. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, delle disposizioni introdotte o modificate dall'articolo 14-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché per lo svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni, servizi e prestazioni funzionali alle esigenze dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da individuarsi con decreto del Ministro della difesa, è costituita la società per azioni denominata ''Difesa Servizi S.p.a.''.
8. Il Ministro della difesa è autorizzato a costituire, anche con atto unilaterale, la società di cui al comma 1. La società ha sede in Roma. Il capitale iniziale è pari a 1 milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell'azionista, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.
9. La società, che è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa ed opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti dal Ministero della difesa, ha ad oggetto la prestazione di servizi e lo svolgimento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell'amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima anche espletando, per il comparto sicurezza e difesa, le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La società può altresì assumere partecipazioni, detenere immobili ed esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblica.
10. La società, nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità della convenzione di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.
11. Lo statuto disciplina il funzionamento interno della società. Lo statuto della società è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. È ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a un comitato esecutivo o a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile.
12. Ai fini di cui al comma 9, lo statuto prevede:
a) la proprietà esclusiva del Ministero della difesa del capitale sociale e il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;
b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;
c) le modalità per l'esercizio del ''controllo analogo'' sulla società, nel rispetto dei principi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;
d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;
e) l'obbligo dell'esercizio della attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;
f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.
13. Gli utili netti della società sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società previa autorizzazione del Ministero vigilante. La società non può sciogliersi se non per legge.
14. La pubblicazione del decreto di cui al comma 11 nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.
15. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.
16. Ai fini del funzionamento della società ''Difesa Servizi S.p.a.'', in deroga a quanto previsto dal comma 9, dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la società si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegarsi secondo le modalità previste dallo stesso articolo.
17. All'onere derivante dalla costituzione della società ''Difesa Servizi S.p.a.'', pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2009 della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «pesca professionale, » inserire le seguenti: «di attività funzionali alle Forze armate».

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