giovedì 26 novembre 2009

prosit?

L'acqua minerale non è né per definizione né in pratica necessariamente più pura e più sana dell'acqua potabile, si legge nella relazione.
Anzitutto l'acqua minerale non è considerata dal legislatore un'acqua potabile, ma un'acqua terapeutica in ragione di certe caratteristiche fisico-chimiche che ne suggeriscono un uso per fini specifici.
Per queste ragioni è consentito alle acque minerali di contenere sostanze come l'arsenico, il sodio, il cadmio in quantità superiori a quelle invece interdette per l'acqua potabile.
Mentre non è permesso all'acqua potabile di avere più di 10µg/l (microgrammi per litro) di arsenico, è frequente che la maggior parte delle acque minerali siano contenute 40/50µg/l di arsenico senza l'obbligo di dichiararlo sulle etichette.
Lo stesso vale per altre sostanze.
Ricordo che nel febbraio 2000, l'Italia ha ricevuto un ammonimento da parte della Commissione dell'Unione europea, perché i valori massimi previsti per alcune sostanze tossiche e indesiderabili nelle acqua minerali italiane erano superiori alle norme imposte a livello comunitario.
Secondo dati, attinti da Federconsumatori, il costo medio in Italia di 200 metri cubi d'acqua potabile (il consumo medio di una famiglia), è pari a 186.58 euro-anno, cioè 0.93 euro al metrocubo. Un litro di Perrier costa più di 1000 litri di acqua di rubinetto di Forlì (la più cara) e quasi 3000 volte di più dell'acqua potabile di Milano.
E' un vero e proprio fenomeno di sfruttamento a fine di lucro di un bene demaniale che secondo quanto ha riconfermato la legge sull'acqua del 1994 (la legge Galli) fa parte del patrimonio inalienabile delle regioni.
Tutto ciò avviene con il beneplacito formale ed esplicito delle autorità pubbliche.
Le regioni hanno ceduto il diritto di gestione delle acque minerali a delle tariffe ridicolmente basse.
La Lombardia, una delle regioni a più alta densità di fonti minerali illustra bene la situazione.
Su più di un miliardo di Euro che rappresenta la portata d'affari delle acque minerali in Lombardia, per 8 miliardi di litri di acqua estratti solo 2 miliardi e mezzo sono stati imbottigliati e venduti (che fine hanno fatto gli altri 5,5 miliardi di litri estratti?).
La regione Lombardia ha visto arrivare nelle sue casse meno di 150000 di Euro, una miseria rispetto agli incassi delle imprese private.
Quel che è grave è che circa l’80% delle acque minerali sono imbottigliate in contenitori di plastica (in Pet), il cui costo si aggira sui 1° cent contro i 25 cent per la bottiglia di vetro.
Ma costi dello smaltimento ricadono sulle regioni stesse che spendono di più di quanto incassino dai canoni delle concessioni di sfruttamento delle fonti.
Il business dell’acqua minerale è un business a forte concentrazione industriale e finanziaria. Nestlé (multinazione svizzera) e Danone (francese) sono rispettivamente la numero uno e la numero due delle imprese mondiale d’acqua imbottigliata.
Insieme rappresentano più del 30% del mercato mondiale.
Nestlé possiede più di 260 marche d’acqua minerale di tutto il mondo fra cui San Pellegrino, Lievissima, Panna. Fanno parte invece della Danone: Ferrarelle, San Benedetto (Guizza).
Tale grande giro d'affari in Italia è, dunque, fonte di benefici soprattutto per gli azionisti della Nestlé e della Danone.
E' dunque lampante che si crei la domanda: perchè non mercificare anche l’acqua potabile?
Che differenza c’è tra acqua potabile l'aqua della rete idrica delle nostre case e l’acqua minerale imbottigliata?
Se la mercificazione di quest’ultima non solleva nessun problema economico, politico, sociale, etico, perché non deve essere possibile vendere e acquistare l’acqua potabile come ogni altra merce?
Perché le imprese private non dovrebbero prendersi cura anche dei relativi servizi idrici?
... a proposito... esiste anche la truffa dell'“acqua microfiltrata”, pagata a prezzo dell’acqua minerale, che altro non è che acqua del rubinetto, la stessa che esce da quelli delle nostre case, messa in bottiglia e ricostituita con l'aggiunta di anidride carbonica e sali minerali.
Nel mondo, l'azienda leader nella vendita di “acqua del rubinetto” è la Coca Cola , che la imbottiglia soprattutto per i paesi del terzo mondo, privati dell'acqua come bene comune.

Per conoscenza: Decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135
Art. 15.
b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;
c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;
d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica, si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2012; ove siffatta condizione non si verifichi, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012;
e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.

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